LA NOSTRA ESPERIENZA
LA TUTELA DEI DIRITTI
SEMPRE E COMUNQUE
CORTI DEI DIRITTI
Legge 40 del 2004: Il limite dei tre embrioni
Con la fondamentale sentenza n. 151 del 2009 la Corte costituzionale ha dichiarato costituzionalmente illegittime alcune disposizioni della legge n. 40 del 2004. In particolare, la Corte ha eliminato le disposizioni che imponevano l’obbligo dell’unico e contemporaneo impianto degli embrioni creati, nonché l’obbligo di creare fino a un massimo di tre embrioni per ogni ciclo di stimolazione (art. 14, secondo comma, legge n. 40 del 2004). Inoltre, è stato dichiarato incostituzionale l’obbligo di immediato trasferimento degli embrioni creati in utero, senza che si potesse tenere conto del pregiudizio per la salute della donna (art. 14, terzo comma, legge n. 40 del 2004). Con la sentenza n. 151 del 2009 la Corte costituzionale ha riletto in un modo che si può definire laico la disciplina, facendo emergere il necessario bilanciamento fra i diritti dell’embrione da un lato e le giuste esigenze della procreazione dall’altro lato.
Fecondazione eterologa
Con la sentenza del 9 aprile 2014 la Corte costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale del divieto di donazione di gameti esterni alla coppia. La questione era stata sottoposta al giudizio della Corte con le tre ordinanze dei Tribunali di Milano, Firenze e Catania, che avevano sollevato dubbi di legittimità costituzionale sull’art. 4, comma 3, della legge n. 40 del 2004. Si tratta di una questione che riguarda uno degli aspetti della legge n. 40 fin dall’inizio considerati maggiormente problematici anche da un punto di vista costituzionale, in quanto discriminatorio tra categorie di coppie a fronte del diverso grado di sterilità o infertilità. Le questioni di legittimità costituzionale arrivano alla Corte dopo un lungo percorso che ha visto intrecciarsi decisioni sia dei giudici comuni sia della stessa Corte costituzionale, nonché della Corte Europea dei Diritti dell’Uomo.
Status di figlio nato da fecondazione eteronoma praticata da una coppia omosessuale femminile – Sentenza n. 32 del 2021
La Corte costituzionale si è pronunciata sulla legittimità costituzionale degli articoli 8 e 9 della Legge n. 40 del 2004 e dell’articolo 250 del Codice civile nella parte in cui non consentono al nato nell’ambito di un progetto di procreazione medicalmente assistita eterologa praticata da una coppia di donne l’attribuzione dello statuts di figlio riconosciuto anche della donna che, insieme alla madre biologica, ha prestato il proprio consenso alla pratica di fecondazione. La Consulta pur non dichiarando l’incostituzionalità delle norme impugnate, ha rilevato “l’impellenza” di un intervento legislativo in merito, e ha così lanciato un importante monito al legislatore affinché colmi la “preoccupante lacuna dell’ordinamento”, che non tutela gli interessi dei minori alla permanenza dei legami affettivi e familiari, anche se non biologici. I giudici costituzionali hanno infatti rilevato che “i nati a seguito di PMA eterologa praticata da due donne versano in una condizione deteriore rispetto a quella di tutti gli altri nati, solo in ragione dell’orientamento sessuale delle persone che hanno posto in essere il progetto procreativo”; per tale motivo, secondo la Corte costituzionale, nell’attuale contesto normativo, essi sono “destinati a restare incardinati nel rapporto con un solo genitore, proprio perché non riconoscibili dall’altra persona che ha costruito il progetto procreativo” e per tale motivo “vedono gravemente compromessa la tutela dei loro preminenti interessi”. La Consulta ha concluso auspicando che il legislatore adotti “una disciplina della materia che, in maniera organica, individui le modalità più congrue di riconoscimento dei legami affettivi stabili del minore, nato da PMA praticata da coppie dello stesso sesso, nei confronti anche della madre intenzionale”.
Limiti ricerca scientifica sugli embrioni
La Corte costituzionale è chiamata a pronunciarsi prossimamente sulla questione di legittimità costituzionale avente ad oggetto i limiti dettati dalla legge n. 40 del 2004 sulla ricerca scientifica sugli embrioni (art. 13). Viene in rilievo in particolare la mancata differenziazione di due casi. Da un lato, il caso in cui si intenda creare embrioni al solo fine di farne oggetto di attività di ricerca e di sperimentazione; dall’altro lato, il caso del tutto diverso in cui si utilizzino i numerosi embrioni, che sono da anni in stato di crioconservazione e che non verranno mai impiantati, per gli stessi fini di ricerca. Occorre peraltro considerare come la medesima questione pende attualmente davanti alla Corte Europea dei Diritti dell’Uomo.
La diagnosi genetica preimpianto
L’evoluzione scientifica consente di effettuare oltre alla diagnosi prenatale (funzionale anche all’accesso all’interruzione volontaria di gravidanza alle condizioni dettate dalla legge n. 194) anche la diagnosi genetica preimpianto sull’embrione creato in vitro. A fronte di un quadro normativo non univoco in tema di ammissibilità di questo tipo di esame, si sono succeduti nel tempo una serie di interventi della giurisprudenza comune, amministrativa, costituzionale e anche sovranazionale in materia.
Se ormai, a seguito di numerose decisioni e da ultimo della sentenza n. 151 del 2009 della Corte costituzionale, si può ritenere pienamente legittima la diagnosi preimpianto per le coppie che essendo fertili o sterili possono accedere alle tecniche di procreazione assistita, maggiormente problematica si mostra la soluzione per il caso delle coppie che, né sterili né infertili, non possono accedervi, pur essendo portatrici di gravi malattie geneticamente trasmissibili. La Corte costituzionale è chiamata nei prossimi mesi a decidere se il divieto di accesso alle tecniche di procreazione assistita e dunque anche alla diagnosi preimpianto per questa categoria di coppia sia costituzionalmente illegittimo, anche considerando la recente decisione della Corte Europea dei Diritti dell’Uomo che ha riconosciuto la violazione dell’art. 8 della Convenzione Europea.
Matrimonio omosessuale
La Corte costituzionale è stata chiamata a pronunciarsi sulla questione di legittimità costituzionale avente ad oggetto diverse disposizioni del codice civile che non consentono alle persone dello stesso sesso di contrarre matrimonio fra loro. La Corte costituzionale, con la sentenza n. 138 del 2010, ha stabilito che non rientra fra i suoi poteri l’estensione della disciplina matrimoniale alle coppie formate da persone dello stesso sesso, ma significativamente stabilito che “anche l’unione omosessuale, intesa come stabile convivenza tra due persone dello stesso sesso, cui spetta il diritto fondamentale di vivere liberamente una condizione di coppia, ottenendone – nei tempi, nei modi e nei limiti stabiliti dalla legge – il riconoscimento giuridico con i connessi diritti e doveri” è da considerare quale formazione sociale, idonea a consentire e favorire il libero sviluppo della persona nella vita di relazione. La Corte costituzionale peraltro ha sottolineato come resti a lei riservata la possibilità di intervenire a tutela di specifiche situazioni in cui sia riscontrabile la necessità di garantire un trattamento omogeneo fra la condizione della coppia sposata e quella della coppia omosessuale.
Cognome materno
La Corte costituzionale è chiamata a pronunciarsi nei prossimi mesi sulla questione di legittimità costituzionale relativa all’automatica attribuzione del cognome paterno al figlio legittimo, in presenza di una diversa contraria volontà dei genitori, desumibile dal complessivo sistema normativo. Molteplici sono i profili di violazione della Costituzione prospettati. Innanzitutto, la lesione del diritto all’identità personale e al nome del minore; in secondo luogo la disparità di trattamento che si viene a determinare tra i coniugi; infine, occorre considerare la dimensione sovranazionale di riconoscimento e tutela dei diritti e tenere conto della recente decisione della Corte Europea dei Diritti dell’Uomo che ha condannato l’Italia perché non permette la trasmissione del cognome materno al figlio della coppia coniugata.
Mediazione obbligatoria
La Corte costituzionale, con la sentenza n. 272 del 2012, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale del decreto legislativo n. 28 del 2010, nella parte in cui prevedeva il carattere obbligatorio della mediazione.
La Corte costituzionale ha rilevato, in particolare, il vizio di eccesso di delega (art. 77 Cost.) e quindi è intervenuta scardinando la ratio dell’intervento normativo del legislatore delegato.
Il Giudice delle Leggi con la sua decisione ha riportato a coerenza e ragionevolezza la disciplina, eliminando il carattere obbligatorio della mediazione che violava una pluralità di diritti e interessi.
GIUSTIZIA COMUNE
Le norme limitatite in tempo di Covid
Il Governo, nella gestione delle fasi di riapertura successive alla prima fase dell’emergenza pandemica, ha adottato numerosi provvedimenti che hanno disciplinato la graduale ripresa di tutte le attività economiche, fra cui quelle del mondo dello spettacolo. Il mondo dello spettacolo è stato uno dei settori economicamente più colpiti, sia perché la riapertura è stata disposta solamente in un momento assai successivo rispetto ad altre attività economiche di pari rischio, sia perché le misure di sicurezza introdotte erano talmente restrittive da continuare a impedire, di fatto, lo svolgimento degli spettacoli per l’assoluta antieconomicità che sarebbe derivata da una puntuale applicazione. Inoltre, le norme introdotte spesso non erano neppure calibrate sulle peculiarità dei luoghi e delle situazioni specifiche, creando così una disparità di trattamento ingiustificata. A causa di tale contesto normativo, in costante evoluzione per molti mesi e spesso modificato a cadenza quindicinale, moltissimi operatori del settore hanno dovuto rinunciare a riprendere lo svolgimento delle attività teatrali, sia per l’impossibilità di programmazione degli spettacoli, sia per l’antieconomicità conseguente all’applicazione delle norme eccessivamente restrittive. La mancata ripresa delle attività degli operatori del mondo dello spettacolo ha avuto ricadute economiche assai rilevanti, che si sono ovviamente riverberate anche su tutti i lavoratori, spesso precari. Ne è derivato un danno economico ingente, di centinaia di milioni di euro. Nei confronti di tali misure sono stati radicati vari contenziosi, sia per ottenere il loro annullamento, sia per indurre gli organi giudicanti a rimettere alla Consulta una questione di legittimità costituzionale, affinché sia verificato se il Governo, nell’adozione del complesso delle norme limitative delle attività economiche, abbia effettuato un corretto bilanciamento tra i vari principi costituzionali in campo, cioè il diritto alla salute e il diritto alla libertà d’impresa.
Nuove tecnologie – Tutela della concorrenza e dei consumatori
Le nuove tecnologie sono un fondamentale strumento di progresso economico e sociale e offrono importanti prospettive di crescita imprenditoriale; al contempo, permettono ai consumatori di usufruire di nuovi servizi. Nel tempo della pandemia, le nuove tecnologie hanno potuto esprimere tutta la loro potenza, avvicinando persone, permettendo agli imprenditori di continuare le loro attività e consentendo ai consumatori di continuare ad usufruire, seppur con modalità differenti, di beni e servizi di cui altrimenti avrebbero dovuto privarsi sino all’attenuazione delle misure governative restrittive. Uno dei principali strumenti che hanno avuto una vera e propria esplosione a seguito della pandemia mondiale sono le piattaforme digitali di intermediazione che permettono a piccoli imprenditori di espandere la propria rete commerciale attraverso la pubblicizzazione e la vendita dei propri beni e servizi. Tali nuove piattaforme digitali, se da un lato sono oggi un imprescindibile strumento di marketing, dall’altro possono aprire le porte a scenari distorsivi della concorrenza, in cui imprenditori spregiudicati possono mettere in campo operazioni aggressive a discapito di altri operatori economici e dei consumatori; è dunque necessario attuare nuove misure di tutela e, soprattutto, responsabilizzare i gestori di tali piattaforme affinché vigilino sul loro corretto uso, affinché i consumatori non siano truffati o ingannati. Nell’era digitale, dunque, il tema della correttezza della concorrenza si pone in maniera sempre più pregnante: le piccole imprese rischiano di essere travolte dai comportamenti sleali di imprenditori spregiudicati che, attraverso un uso distorto delle nuove tecnologie, attuano politiche di aggressione della clientela da cui è spesso difficile difendersi. Ad esempio, le insegne storiche dei centri urbani possono essere vittime dell’uso fraudolento dei propri marchi e nomi commerciali. Conseguenza di tali comportamenti sono ingenti danni sia economici che di reputazione, spesso costruita nel corso di molti anni. Serve quindi ripensare, anche a livello giuridico, il ruolo dei gestori delle piattaforme digitali di intermediazione, affinché anch’essi si facciano carico di tutelare in maniera concreta sia i consumatori, che ogni giorno, affidandosi ad esse, comprano beni e servizi, sia gli imprenditori, che hanno il diritto di non essere travolti da comportamenti dannosi realizzati tramite l’utilizzo distorto di tali strumenti.
L’annullamento delle Linee guida della Regione Lombardia in materia di interruzione volontaria di gravidanza
La Regione Lombardia, nel 2008, ha dettato alcune disposizioni che miravano a specificare alcuni profili della legge n. 194 del 1978 che regola la procedura per l’interruzione volontaria della gravidanza. In particolare, veniva cristallizzato il termine ultimo per l’interruzione della gravidanza cd. terapeutica, che la legge n. 194 consente oltre il terzo mese a determinate condizioni, fissandolo nelle 22 settimane più tre giorni. Il TAR Lombardia, nel 2010, ha annullato tale provvedimento regionale, rilevando che il fatto che la legge n. 194 non avesse indicato il limite temporale massimo entro cui era legittimo interrompere la gravidanza non fosse frutto di una dimenticanza, né sintomo di incapacità del legislatore nazionale. Al contrario, era stata scelta precisa, consapevole e ponderata. In modo particolarmente significativo il TAR ha sottolineato che “in taluni casi non è opportuno imbrigliare in una disposizione legislativa parametri che possono variare a seconda delle condizioni che si presentano nelle innumerevoli, sempre diverse, fattispecie concrete e che, soprattutto, possono variare a seconda del livello raggiunto dalle acquisizioni scientifiche e sperimentali in dato momento storico. È proprio per questa ragione che si è preferito lasciare che l’accertamento circa la possibilità di vita autonoma del feto sia condotto caso per caso dal medico che segue la gestante.” E, ancora, è stato sottolineato come la scelta del legislatore del 1978 fosse tesa a “non interferire in un giudizio volutamente riservato agli operatori, i quali […] debbono poter effettuare le proprie valutazioni esclusivamente sulla base delle risultanze degli accertamenti svolti caso per caso e sulla base del livello di acquisizioni scientifiche e sperimentali raggiunto nel momento in cui vengono formulate le valutazioni stesse.”
Il riconoscimento dell’idoneità all’adozione anche per una coppia con figlio disabile
La Corte d’Appello di Milano ha riconosciuto che la presenza, nel nucleo famigliare, di un bambino disabile (nella fattispecie affetto da una forma di epilessia) non può costituire motivo su cui fondare il diniego di idoneità all’adozione di un altro bambino da parte dei genitori. La Corte, in particolare, ha riformato il decreto del Tribunale dei minorenni di Milano, che al contrario aveva negato l’idoneità in ragione della presenza del figlio disabile, riconoscendone la natura discriminatoria. La coppia, dunque, anche in ragione della positiva valutazione dei Servizi sociali, può adottare un figlio, risultando l’opposta decisione non solo discriminatoria, ma fondata su una concezione statica e assoluta della disabilità come malattia e non come condizione risultante dall’interazione tra il disabile e il contesto sociale.