SALUTE E SANITA’

Eugenetica

Fecondazione assistita

Bioetica

VACCINAZIONI

La Corte costituzionale ha avuto occasione di pronunciarsi in materia di trattamenti sanitari costituiti dalle vaccinazioni sia con riguardo alla scelta fra obbligo e raccomandazione (sentenza n. 5 del 2018) sia con riguardo all’estensione del diritto di indennizzo anche per le menomazioni derivanti da vaccinazioni solo raccomandate (da ultimo con riguardo alla vaccinazione contro l’influenza sentenza n. 268 del 2017). I profili sottesi sono molteplici e assumono un rinnovato interesse alla luce del contesto pandemico determinato dalla pandemia da Covid-19.

I NOSTRI CONTRIBUTI

  • D’Amico, Emergenza, diritti, discriminazioni, in Rivista del Gruppo di Pisa, 2020, II, 16 ss.
  • Liberali, Vaccinazioni obbligatorie e raccomandate tra scienza, diritto e sindacato costituzionale, in BioLaw Journal, 2019, III, 115 ss.
  • Liberali, Vaccinazioni contro il Covid-19: obbligo e nuove forme di obiezione di coscienza?, in Diritti comparati, 15 aprile 2021.

LA FECONDAZIONE MEDICALMENTE ASSISTITA

IL LIMITE DI TRE EMBRIONI E L’OBBLIGO DI UNICO IMPIANTO

La Corte costituzionale ha dichiarato costituzionalmente illegittimo l’art. 14, comma 2, della legge n. 40 del 2004, limitatamente alle parole “ad un unico e contemporaneo impianto, comunque non superiore a tre”. Tale disposizione, stabilendo che le tecniche di produzione degli embrioni non dovessero crearne un numero superiore a quello strettamente necessario a un unico e contemporaneo impianto, comunque non superiore a tre, determinava la necessità di moltiplicare i cicli di fecondazione, poiché non sempre i tre embrioni consentivano l’avvio di una gravidanza.
Inoltre, tale previsione determinava l’aumento dei rischi di insorgenza di patologie collegate alla iperstimolazione ovarica e un pregiudizio per la salute della donna e del feto, per il rischio di gravidanze plurime.
L’art. 14 non riconosceva, quindi, al medico la possibilità di valutare il singolo caso, individuando nei diversi casi concreti il limite numerico di embrioni idoneo ad assicurare un serio tentativo di fecondazione assistita.
La Corte dichiara altresì costituzionalmente illegittimo l’art. 14, comma 3, laddove non prevedeva che il trasferimento degli embrioni, da realizzare non appena possibile, dovesse essere effettuato senza pregiudizio per la salute della donna. La Corte in modo significativo individua per la prima volta le cd. esigenze della procreazione, che consistono nella possibilità di garantire concrete prospettive di instaurare una gravidanza. Queste esigenze devono essere bilanciate con la tutela dell’embrione che quindi non può dirsi assoluta.

I NOSTRI CONTRIBUTI

  • D’Amico, I diritti contesi. Problematiche attuali del costituzionalismo, FrancoAngeli, Milano, 2016.
  • D’Amico – B. Liberali (a cura di), La Legge n. 40 del 2004 ancora a giudizio. La parola alla Corte Costituzionale, FrancoAngeli, Milano, 2012.
  • D’Amico e I. Pellizzone (a cura di), I diritti delle coppie infertili. Il limite dei tre embrioni e la sentenza della Corte costituzionale, Franco Angeli, Milano, 2010.
  • Liberali, Problematiche costituzionali nelle scelte procreative. Riflessioni intorno alla fecondazione medicalmente assistita e all’interruzione volontaria di gravidanza, Giuffrè, Milano, 2017.

LA DIAGNOSI GENETICA PREIMPIANTO

La Corte costituzionale amplia la platea delle coppie destinatarie delle tecniche di fecondazione assistita, riconoscendo l’incostituzionalità della limitazione soggettiva alle sole coppie sterili e infertili, con esclusione delle coppie portatrici di gravi malattie geneticamente trasmissibili.
La Corte in tal modo consente l’accesso alle tecniche e in particolare alla diagnosi genetica preimpianto, considerando che nel nostro ordinamento è ormai consentito l’esame diagnostico prenatale, ai fini dell’applicazione della legge n. 194 del 1978 in materia di interruzione di gravidanza.
La legge n. 40 del 2004 pertanto viene dichiarata incostituzionale nella parte in cui non riconosce, in presenza delle medesime condizioni di gravità che permettono l’interruzione di gravidanza oltre il terzo mese in presenza di determinate condizioni (art. 6, comma 1, lett. b, della legge n. 194), la possibilità per le coppie pur fertili e non sterili, ma portatrici di gravi malattie genetiche la possibilità di conoscere lo stato di salute dell’embrione prima di avviare una gravidanza.

I NOSTRI CONTRIBUTI

  • D’Amico, La legge italiana e la diagnosi delle malattie genetiche, in Diagnosi genetica prefecondazione sul primo globulo polare dell’ovocita, coordinato da G. Ragni, Editeam, 2011, 1 ss.
  • Liberali, La diagnosi genetica preimpianto fra interpretazioni costituzionalmente conformi, disapplicazione della legge n. 40 del 2004, diretta esecuzione delle decisioni della Corte Europea dei Diritti dell’Uomo e questioni di legittimità costituzionale, in Rivista Associazione Italiana dei Costituzionalisti, 2014, II.

I LIMITI ALLA RICERCA SCIENTIFICA SUGLI EMBRIONI

Con la Sentenza n.84 del 2016 la Corte costituzionale non accoglie le questioni di legittimità costituzionale relative ai limiti assoluti posti dalla legge n. 40 del 2004 alla ricerca e alla sperimentazione scientifiche sugli embrioni, anche laddove malati e non destinati all’impianto.
Sebbene la Corte chiarisca che allo stato per tutelare la dignità degli embrioni anche malati è solo possibile il mantenimento in stato di crioconservazione, fa espresso riferimento alla possibilità che il legislatore intervenga per regolamentare in modo organico la materia.

I NOSTRI CONTRIBUTI

  • D’Amico, La Corte costituzionale chiude la porta agli scienziati in nome della dignità dell’embrione, in BioLaw Journal, 2016, II, 171 ss.